Art. 10.
(Tutela del commercio equo e solidale).

      1. Un ente può qualificarsi come organizzazione di commercio equo e solidale solo in presenza dei presupposti stabiliti dalla presente legge. Nessuno può qualificare i prodotti propri o altrui come prodotti del commercio equo e solidale in assenza dei presupposti stabiliti dalla presente legge.
      2. L'uso indebito delle dizioni «organizzazione di commercio equo e solidale» o «prodotto del commercio equo e solidale» è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro e con la sospensione dell'attività fino a trenta giorni. In caso di recidiva si applica la sospensione dell'attività fino a sei mesi e la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
      3. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano anche in caso di uso indebito delle dizioni «commercio equo», «fair trade», «comercio justo» e «commerce équitable», siano esse riferite all'organizzazione o al prodotto.

 

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      4. Gli enti iscritti nella sezione speciale dell'Albo di cui al comma 3 dell'articolo 7 sono legittimati ad agire per inibire l'uso indebito della qualifica e per il risarcimento del danno che la condotta illecita ha arrecato alle organizzazioni di commercio equo e solidale.